Tirocinio Formativo
Tirocinio Formativo
Mediante il tirocinio formativo le aziende hanno la possibilità di assumere nuovo personale a favore dei processi di innovazione dell’impresa, potendone verificare competenze e abilità e godendo di un contributo economico in caso di assunzione,
abbattendo così parzialmente i costi salariali per il lavoratore neoassunto.
CONTRATTO DI STAGE O TIROCINIO FORMATIVO
Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiettivi, modalità di svolgimento
del tirocinio (affinché venga assicurato allo studente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza), il nominativo del tutor e del responsabile
dell’azienda, gli estremi identificativi dell’assicurazione INAIL, la durata
di svolgimento del tirocinio, il settore
aziendale di inserimento.
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
durante lo stage:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- mantenere la riservatezza sulle informazioni aziendali;
- seguire le indicazioni del tutor e rispettare i regolamenti aziendali.
RIFORMA DEL TIROCINIO
Il dl 0687165223 al fine di contrastare abusi e utilizzi distorti del tirocinio formativo, ha definito un termine massimo di 6 mesi
– proroghe comprese – per gli stage non curriculari
(tirocini non inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro), con attivazione unicamente in favore di neo diplomati o neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. I vincoli così stringenti fanno riferimento esclusivamente ai tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante formazione in ambiente produttivo e conoscenza diretta del mondo del lavoro. Esclusi
dal campo di applicazione della Riforma 2011, i tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione, i cosiddetti tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro ossia le iniziative svolte a favore dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità e degli inoccupati ovvero i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate: disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati e comunque tutti quei soggetti che possono essere definiti svantaggiati.
In quest’ottica l’Ente Bilaterale svolge tutte le pratiche burocratiche attinenti l’attivazione del tirocinio fornendo consulenza specifica alle aziende afferenti:
- individuazione di fattibilità dei progetti (ideazione condivisa con l’azienda dei percorsi di tirocinio);
- predisposizione di tutti i documenti redatti secondo le vigenti normative sia nazionali che regionali;
- tutoraggio continuo per tutto il periodo formativo;
- consulenza normativa per tutto il periodo di tirocinio anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio;
- formazione ai tirocinanti D.Lgs 81/08 sicurezza sul lavoro.
per informazioni info@ebifos.it